TESTO
del disegno di legge n. 1825
TESTO
delle Commissioni
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale e delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi e di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Art. 3.
(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga).

Art. 3.
(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga).

      1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e

      1. Le frequenze televisive analogiche ridondanti per almeno il 95 per cento del


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ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolati avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.       3. Identico.
      3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i tre mesi successivi alla data della sua presentazione.       4. Identico.
        5. Il progetto deve prevedere preliminarmente l'utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale. Le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono riassegnate dal Ministero delle comunicazioni secondo procedure finalizzate allo sviluppo del pluralismo nel settore radiotelevisivo. Il Ministero delle comunicazioni assegna le

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  stesse frequenze attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:
            a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
            b) delle emittenti titolari di concessione o autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.
 

      6. I soggetti di cui al comma 5 hanno l'obbligo di convertire alla tecnologia digitale l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale di cui all'articolo 1, comma 1.

      4. All'esito dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.       7. All'esito dell'approvazione del progetto di cui al comma 3 e in ogni caso entro sei mesi dal decorso del termine di cui al medesimo comma 3, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasmettono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda esclusivamente su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.
      5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta       8. Le frequenze restituite ai sensi del comma 1, nonché le frequenze ancora disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 3, 4 e 7, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti

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predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti. che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale pari a un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP-Emitted Radiation Power), fatti salvi i diritti acquisiti.
      6. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.       9. Al fine di garantire un'equa ed efficiente conversione delle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o in parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.
      7. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.       10. Dal 31 dicembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
      8. Alla data del 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i       11. Alla data del 31 dicembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i

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fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti. fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze e in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli accordi internazionali, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.
      9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 8, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.       12. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 11 è liberata e rimessa nella disponibilità dell'operatore che la cede a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 11, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 31 dicembre 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.
        13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 23, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché gli articoli 15, comma 4, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché, in quanto non compatibile, l'articolo 38 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
      10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di       14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone ai soggetti titolari

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un significativo potere di mercato all'esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai princìpi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell'offerta di cui al presente comma. delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso all'esito delle procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, l'obbligo di offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo e dei servizi della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare e non lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
        15. Dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale, risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario, a seguito di autorizzazione rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, successivamente alla verifica della disponibilità della risorsa, della compatibilità con il quadro radioelettrico esistente, nonché all'individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale riassegnazione di analoga risorsa in digitale dopo lo switch-off analogico. Le frequenze utilizzate non possono ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti. È vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione. Non possono inoltre essere ceduti spazi a pagamento

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  a soggetti politici durante le consultazioni elettorali e si applicano le norme sulla par condicio per le emittenti commerciali.
        16. All'emittenza televisiva in ambito locale è riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP - Emitted Radiation Power).
        17. Le emittenti televisive locali possono accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della quota del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        18. All'emittenza televisiva in ambito locale, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è riservato, in ciascun bacino di utenza, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'audience nel minuto medio e alla presintonizzazione esistente.
        19. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea e dell'esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attiva in ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all'accesso ai contenuti.
 

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi).
 

      1. Allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audiovisive


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  e cinematografiche europee, in par-ticolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico, nonché allo scopo di assicurare l'equilibrio nei rapporti contrattuali tra produttori e soggetti che provvedono alla diffusione o alla distribuzione delle loro opere, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente periodo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
        2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:
            a) riconoscimento del valore culturale delle opere europee, in particolare quelle cinematografiche, quali fonti di arricchimento della persona anche ai fini della promozione di una più forte identità italiana ed europea;
            b) riconoscimento del ruolo particolare dei produttori indipendenti nella creazione delle opere europee e della necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico alla loro attività;
            c) riconoscimento in capo ai produttori indipendenti della titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva, con limitazioni temporali per i diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive;
            d) riconoscimento del diritto delle emittenti locali alla diffusione o distribuzione

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  delle opere europee dopo un'ade-guata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale;
            e) riconoscimento dell'inserimento di prodotti quale forma di finanziamento delle opere filmiche dei produttori indipendenti.
 

      3. La delega è altresì esercitata nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

            a) estendere gli obblighi di programmazione vigenti a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti;
            b) destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti;
            c) estendere la base di contribuzione economica da parte di tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti, a tutti i ricavi netti annui derivanti da attività televisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio;
            d) destinare quote specifiche delle risorse economiche di cui alla lettera c) in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti, prevedendo un regime sperimentale per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e i fornitori di servizi di accesso alla rete internet sui ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti a pagamento;
            e) prevedere la titolarità in capo ai produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari e l'obbligo per le emittenti e i fornitori di contenuti di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

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            f) prevedere la titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato;
            g) consentire la vendita e l'acquisto di diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti;
            h) consentire la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva a quella della prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali;
            i) consentire ai produttori indipendenti di utilizzare l'inserimento di prodotti quale fonte di finanziamento di opere cinematografiche, film per la televisione e opere di fiction, a condizione che non siano stati prodotti o commissionati, direttamente o indirettamente, da emittenti o fornitori di contenuti stabiliti in Italia.
 

Art. 5.
(Misure di tutela dell'emittenza televisiva locale).
        1. Il sistema televisivo locale costituisce una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo. A tal fine, fermi restando, a regime, la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e il rispetto dei princìpi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale disciplinata dalla presente legge è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 7.
        2. Le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale.

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        3. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
        4. Il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.